Art. 11.
(Diritto di successione nel contratto di locazione).
1. Qualora uno dei due contraenti del contratto di convivenza sia titolare del contratto di locazione per l'alloggio comune,
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in caso di morte di quest'ultimo, il contraente superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché il contratto di convivenza sussista da un tempo non inferiore a cinque anni.